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Market design e autoconsumo: cosa cambia per clienti attivi e condivisione dell’energia

Market design e autoconsumo: cosa cambia

Con la pubblicazione del decreto attuativo sul market design, entrato in vigore il 24 gennaio, l’Italia recepisce la direttiva europea (UE) 2024/1711 e aggiorna in modo significativo il quadro normativo che regola l’autoconsumo e la condivisione dell’energia elettrica. Le nuove disposizioni incidono direttamente sul ruolo dei clienti finali, sulle comunità energetiche rinnovabili e sulle modalità di integrazione delle fonti rinnovabili nella rete.

Il nuovo perimetro del “cliente attivo”

Uno degli interventi centrali del decreto riguarda la ridefinizione del concetto di cliente attivo. La norma amplia quanto già previsto dal decreto legislativo n. 210 del 2021, includendo in modo esplicito, accanto all’autoconsumo e alla vendita dell’energia autoprodotta, anche la condivisione dell’energia elettrica rinnovabile.

Il cliente attivo può ora:

  • autoconsumare energia prodotta da impianti rinnovabili situati nel luogo di consumo;
  • utilizzare energia generata o accumulata in siti diversi, purché nella propria disponibilità;
  • condividere l’energia con altri clienti attivi;
  • trasferire il diritto all’energia prodotta, anche a titolo gratuito o oneroso.

Questo passaggio rafforza il riconoscimento giuridico delle pratiche di condivisione energetica e amplia le opzioni operative per cittadini, imprese ed enti pubblici.

Come viene regolata la condivisione dell’energia

Il decreto introduce una definizione autonoma di condivisione dell’energia, qualificandola come una specifica forma di autoconsumo realizzata dai clienti attivi. La condivisione può avvenire attraverso accordi diretti tra le parti oppure tramite soggetti giuridici che svolgono il ruolo di organizzatori.

Le soglie di potenza seguono quanto previsto dalla normativa europea:

  • per le singole abitazioni, una capacità fino a 10,8 kW, con possibilità di estensione fino a 30 kW;
  • per i condomini, un limite di 50 kW, ampliabile fino a 100 kW o riducibile fino a 40 kW.

In questo contesto, il decreto chiarisce che i clienti attivi non assumono gli obblighi tipici dei fornitori di energia, preservando la natura non professionale delle attività di autoconsumo e condivisione.

Impatti sulle comunità energetiche rinnovabili

Le nuove regole rafforzano indirettamente il modello delle comunità energetiche rinnovabili, rendendo più chiaro il perimetro della condivisione e facilitando l’autoconsumo collettivo.

La possibilità di affidare a un soggetto terzo l’organizzazione della condivisione consente di semplificare la gestione dei rapporti con:

  • gestori di rete;
  • fornitori di energia;
  • sistemi di misura e contabilizzazione.

Il decreto stabilisce inoltre che l’energia condivisa e immessa in rete venga sottratta dal consumo complessivo, un aspetto rilevante per la corretta valorizzazione dell’energia autoconsumata all’interno delle comunità.

Nuove tutele contrattuali per chi autoproduce

Accanto alle novità sull’autoconsumo, il decreto introduce nuove garanzie per i clienti finali. Tra queste, il riconoscimento del diritto a stipulare contratti di fornitura a prezzo fisso e a durata determinata, con condizioni economiche stabili per l’intero periodo contrattuale.

Vengono inoltre rafforzati:

  • gli obblighi informativi a carico dei fornitori;
  • le tutele per i clienti vulnerabili;
  • le misure di contrasto alla povertà energetica, anche attraverso la prevenzione delle interruzioni di fornitura.

Connessioni flessibili e integrazione nella rete

Il decreto sul market design introduce anche il tema delle connessioni flessibili, una nuova tipologia di accordo che consente il collegamento di impianti di produzione o di consumo anche in presenza di capacità di rete limitata.

Questi accordi prevedono possibili limitazioni o controlli sull’immissione di energia, con l’obiettivo di favorire l’integrazione delle rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso. Ai gestori di rete vengono assegnati nuovi obblighi di trasparenza sulla capacità disponibile, per rendere più chiari i margini di connessione.

Un passo avanti nella riforma del mercato elettrico

Nel complesso, il decreto sul market design rappresenta un’evoluzione nel percorso di riforma del mercato elettrico italiano. Le nuove norme rafforzano il ruolo del cliente finale come attore attivo della transizione energetica, ampliando gli strumenti per produrre, condividere e valorizzare l’energia rinnovabile in modo più flessibile e consapevole.

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